1. Denominazione e sede

a. È costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione culturale denominata:

InFormAzioni

b. L’associazione ha sede in Busto Arsizio (VA) in via Giulio Pastore, 35. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.

c. Potranno essere istituite sedi operative secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni in Italia e all’estero per il miglior perseguimento dell’oggetto sociale.

d. All’atto della costituzione sono state istituite le sedi locali di:

    • Meina (NO) in via alla Chiesa, 28
    • Trento (TN) in via Doss Trento, 39

2. Durata

a. L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo dall’Assemblea generale dei soci nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16.

3. Scopi e oggetto sociale

a. L’associazione è apartitica, è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi.

b. Gli obiettivi sociali dell’associazione sono::

  • la promozione sociale
  • la formazione culturale
  • la ricerca e l’innovazione
  • la promozione e lo sviluppo territoriale (con attenzione alle aree periferiche)
  • lo sviluppo delle competenze digitali

c. Per poter raggiungere lo scopo sociale l’Associazione potrà:

  • istituire e gestire corsi di formazione a tutti i livelli, organizzando servizi per aziende, enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado e università;
  • svolgere corsi di aggiornamento culturale;
  • realizzare progetti di ricerca e pubblicarne i risultati;
  • svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • ricevere contributi e sovvenzioni da enti locali, nonché da enti nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;
  • partecipare a bandi pubblici o di fondazioni private.

d. Eventuali avanzi di gestione derivanti dall’organizzazione di tali attività saranno utilizzati per garantire la continuità dell’associazione e per l’organizzazione di altri progetti aderenti agli obiettivi sociali.

4. Diritti e doveri dei soci

a. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, condividendone finalità, Statuto e regolamenti, ne facciano domanda. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

b. Possono essere soci dell’Associazione sia persone fisiche che altre associazioni, purché:

  • abbiano raggiunto la maggiore età
  • non risultino gravati da reati penali
  • non svolgano attività contrarie agli scopi dell’Associazione

c. I soci si dividono in:

  • soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
  • soci ordinari.

d. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e voto in ogni Assemblea dell’Associazione, sia ordinarie che straordinarie.

e. Ogni socio in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a componente degli organi direttivi dell’Associazione.

f. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e le sedi sociali nel rispetto dei regolamenti, nonché ad usufruire dei servizi dell’Associazione e a partecipare agli eventi organizzati dalla stessa.

g. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre del precedente anno solare e inserita nel Regolamento dell’Associazione.

5. Domanda di ammissione

a. Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

  • essere presentati da almeno due membri del Consiglio Direttivo;
  • presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando l’apposito modulo;
  • accettare le norme del presente Statuto e del regolamento;
  • versare la quota associativa.

b. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile.

c. Le iscrizioni decorrono dal momento dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

d. L’Associazione non ha limiti nel numero dei soci.

6. Decadenza dei soci

a. I soci cessano di appartenere all’Associazione:

  • per scioglimento dell’Associazione;
  • per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria dell’Associazione;
  • per mancato pagamento della quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
  • per esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. L’esclusione resta sospesa fino alla prima Assemblea utile che dovrà essere chiamata, tra l’altro, a ratificare il provvedimento;
  • per decesso del Socio.

b. A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari di ammonizione o sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato al Socio, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. Il Socio ha diritto di presentare le proprie difese entro sette giorni dal ricevimento delle contestazioni.

7. Organi sociali

a. Gli Organi Sociali sono:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente

8. Assemblea dei Soci

a. L’Assemblea dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9. Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

a. L’Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di sua deliberazione, dalla metà più uno dei Soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che, proponendo l’elenco delle materie da discutere, ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

b. In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

c. L’Assemblea dovrà essere convocata in modo idoneo a consentire la massima partecipazione degli Associati.

d. La convocazione dell’Assemblea avviene per mezzo di avvisi scritti da inviare ai Soci per posta tradizionale o elettronica, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. L’avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

e. Possono prendere parte alle assemblee e hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

f. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

g. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, non più di altri due Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

h. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e nomina, tra gli intervenuti aventi diritto di voto, il segretario. Il presidente dell’Assemblea regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali, non potranno essere scelti tra i candidati.

i. Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente dell’Assemblea, dal segretario della stessa e, ove nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci nelle modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima pubblicità.

10. Consiglio Direttivo

a. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea.

b. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:

  • convocazione dell’Assemblea;
  • redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
  • deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti disciplinari e di radiazione;
  • determinazione delle quote sociali;
  • designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.

11. Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

a. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea.

b. Nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

c. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato, previa richiesta scritta.

d. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell’elezione.

e. Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

f. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

g. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

h. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza dalla carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all’ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l’Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

12. Presidente

a. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle delibere degli altri organi associativi, dirige l’Associazione e ne ha la legale rappresentanza in ogni evenienza.

b. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.

c. In caso di dimissioni, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

13. Anno sociale

a. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

14. Patrimonio sociale

a. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

b. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • entrate derivanti da convenzioni e bandi;
  • quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

15. Bilancio

a. Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo.

b. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio consuntivo deve rappresentare in modo veritiero e corretto la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

c. Copia del bilancio dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati all’atto della convocazione dell’Assemblea che dovrà approvarlo; dopo l’approvazione resta tra gli atti dell’Associazione a disposizione degli associati.

16. Trasformazione e scioglimento

a. In deroga a quanto previsto all’art.2 del presente Statuto, l’Assemblea che deliberi sull’eventuale trasformazione dell’Associazione in altro ente o società, o sullo scioglimento dell’Associazione, dovrà essere convocata con un preavviso minimo non inferiore a venti giorni e gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati agli associati a mezzo di raccomandata semplice o posta elettronica certificata.

b. L’Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di cui sopra sono comunque nulle qualora la trasformazione o lo scioglimento non fossero stati espressamente indicati negli avvisi di convocazione tra le materie da trattare.

c. In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con analoga finalità culturale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17. Regolamento dell’Associazione

a. L’Associazione è dotata di un Regolamento interno ove sono indicate le norme di ordinaria gestione dell’Associazione e dei rapporti, anche patrimoniali, fra gli associati.

18. Norma finale

a. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dal Regolamento dell’Associazione si applicano le norme del Codice Civile.

 

Il presente Statuto è stato approvato a Busto Arsizio (VA) in data 1º gennaio 2018 dai Soci fondatori.